Dichiarazione di nascita
Quando e come farla.
Ultima modifica 18 marzo 2024
È la denuncia, obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita per l'iscrizione di ogni nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.
Si può fare presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dalla data del parto, o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori*, entro 10 giorni** dalla data del parto.
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei due genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto o da una qualsiasi persona che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati deve essere fatta da entrambi i genitori (vedi pagina sul riconoscimento dei figli).
Occorre presentare l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale, un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore/i dichiarante/i.
E' possibile fare il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o di entrambi i genitori, prendendo appuntamento ed esibendo il certificato di gravidanza.
Leggi e norme di riferimento: Codice Civile - DPR 3/11/2000 nr.396
Note:
* Se i genitori hanno residenze diverse la dichiarazione viene fatta di regola presso il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra loro
** Se la denuncia di nascita, per vari motivi, non avviene entro dieci giorni, la registrazione viene fatta comunque, ma l'Ufficio di Stato Civile deve fare un rapporto al Procuratore della Repubblica.
Uffcio competente: Anagrafe