Assegno di maternità
Tutte le informazioni sull'assegno di maternità.
Ultima modifica 18 marzo 2024
È un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente.
La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).
Al pagamento degli assegni concessi provvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione.
Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.
Riferimenti normativi: D.Lgs 26/03/2001 n° 151 art. 74; D.M. 21/12/2000 n° 452 e successive modifiche art. 13
Vedi anche (in altre sezioni): Dichiarazione ISE/ISEE
Ufficio competente: Anagrafe