Materie del servizio
A chi è rivolto
Legittimati ad inviare la segnalazione sono:
• i dipendenti del Comune;
• i lavoratori autonomi, i titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune;
• i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
• i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
• le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
La segnalazione può essere effettuata:
• quando il rapporto giuridico sia in corso;
• quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• durante il periodo di prova;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Descrizione
Segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
-
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
-
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
-
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
-
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
-
atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
-
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Come fare
Attraverso l’apposito canale digitale
Cosa serve
È garantita la tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.
La segnalazione anonima, ai sensi dell’art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, è trattata come segnalazione ordinaria.
Il segnalante deve specificare infatti che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e che intende beneficiare delle tutele di cui sopra, altrimenti la stessa potrebbe essere trattata come segnalazione ordinaria.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La riservatezza è tutelata anche ove la segnalazione sia fondata e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, in quanto la segnalazione sarà utilizzabile solo in caso del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Cosa si ottiene
Un avviso di ricevimento della segnalazione
Tempi e scadenze
Come da normativa
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024, 11:34