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Descrizione
E’ proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.R. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia
di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m.e i., a partire dalle ore 00:01 di sabato 27/07/2024 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale regionale;
1. è vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali;
2. in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si
trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo di incendio.
3. La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.
di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m.e i., a partire dalle ore 00:01 di sabato 27/07/2024 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale regionale;
1. è vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali;
2. in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si
trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi,
far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo di incendio.
3. La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000.
In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.
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A cura di
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Allegati
Decreto-4926-2024
Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024, 09:47